03 novembre 2011

Sesso con minorenni e disinformazione legislativa


Ogni tanto, quando si tratta di apprezzare la bellezza di una ragazza che non ha ancora compiuto i 18 anni, sento battute del tipo:

"Occhio alla galera... non è ancora maggiorenne!"

"Non fare il pedofilo... è minorenne!"
"E' stra-bona, ma bisogna aspettare ancora qualche mese per scoparla... fa 18 anni fra qualche mese, se no rischi la denuncia..."
"Non la guardare così... vuoi che ti arrestino?"

Questa disinformazione sulla galera in caso di sesso con minorenni quanto andrà avanti?
Riporto ciò che uno dei miei avvocati mi ha riferito sperando di fare un po' di chiarezza sulla legislazione italiana in materia...

Esiste un reato detto "Atti sessuali con minorenni", così nominato impropriamente; infatti

SCOPARE MINORENNI NON E' REATO IN GENERALE

..ma solo in alcuni casi.

Se non ti fidi puoi sempre leggerti il Codice Penale, Art. 609 quater - Atti sessuali con minorenne.

La legge italiana prevede quanto segue...

Violenza sessuale (quindi ai danni di una persona non consenziente)

a) Se la violenza è compiuta su persona maggiorenne, costituisce reato perseguibile a querela

b) Se la persona violentata è minorenne e chi commette violenza è maggiorenne, ciò rappresenta un'aggravante e il reato è perseguito d'ufficio.

c) Altre aggravanti:
- la persona violentata non ha compiuto 14 anni
- la persona violentata non ha compiuto 10 anni (aggravante ancora maggiore)
- la persona violentata non ha compiuto 16 anni e chi commette violenza ne è ascendente (es. genitore, zio, nonno) oppure tutore
- la violenza è stata commessa con uso di armi, droghe o altre sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa
- chi compie violenza nel farlo si è finto un incaricato di pubblico servizio

d) È ugualmente punibile chi, anche senza violenza, ottiene un rapporto sessuale mediante abuso della inferiorità psichica della vittima o traendola in inganno.

Nota: se il genitore/tutore della persona minorenne che ha subito violenza non sporge denuncia pur non conoscendo il fatto, è perseguito per omessa vigilanza.

Sesso consenziente

Salvo dove diversamente specificato, i reati descritti di seguito sono perseguibili a querela.

e) Avere un rapporto sessuale con una persona maggiorenne e consenziente è legale, tranne che si ottenga il suo consenso abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica, o abusando della propria autorità, o con minaccia, o fingendosi un'altra persona, nei quali casi sono previste le stesse pene che per la violenza sessuale.

f) Un maggiorenne commette un reato grave quanto la violenza sessuale se compie atti sessuali con una persona, anche consenziente, che:
- non ha compiuto 14 anni, ed è un'aggravante il fatto che non abbia compiuto i 10 anni; in quest'ultimo caso il reato è perseguito d'ufficio
- non ha compiuto 16 anni mentre chi commette l'abuso è suo ascendente o tutore o convivente o ha nei suoi confronti un ruolo di custode, educatore, insegnante; anche in questo caso il reato è perseguito d'ufficio.

g) Fra i 13 e i 14 anni (escluso il giorno del 14° compleanno) il consenso al rapporto sessuale non è considerato pienamente valido, ma non c'è punizione se la differenza di età fra i soggetti non supera i 3 anni.

h) Chiunque fa sesso con una persona che non ha compiuto 13 anni commette reato ed è punibile d'ufficio con le stesse pene previste per la violenza sessuale. In caso di rapporto sessuale consenziente fra due persone entrambe minori di 13 anni, entrambe commettono reato e sono perseguibili i genitori/tutori per omessa vigilanza.

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