01 dicembre 2020

Ricetta medica non ripetibile: non obbligatori carta intestata e timbro

Un medico ti dice che non può farti la ricetta per acquistare un farmaco, perché non ha con sé il ricettario né il timbro. Una motivazione che di primo acchito potrebbe sembrarti plausibile. Ma è davvero così?

Il fatto che siamo abituati alle ricette mediche scritte su un foglio di un certo formato (solitamente A5, cioè metà del comune foglio da stampante A4), foglio che proviene da un blocchetto in cui è stata stampata dal tipografo un'intestazione ("carta intestata"), in fondo al quale la firma del medico si mischia all'impronta di un timbro non significa che esista una normativa secondo cui una ricetta debba avere queste caratteristiche.

Quello che a volte neanche il medico non sa è che carta intestata del blocchetto + timbro non sono nulla di obbligatorio.

Solo ciò che è stabilito dalla legge è obbligatorio, e alla legge il farmacista dovrà attenersi. Fortunatamente, al contrario di quanto appena detto per il medico, è molto più difficile che un farmacista ignori la normativa in merito, perché se rifiuta di dare un farmaco a un paziente che presenta regolare ricetta rischia sanzioni piuttosto gravi.

Dunque, al di là della prassi, che ha unicamente valore pratico ed estetico, quali sono davvero, le caratteristiche che deve avere una ricetta non ripetibile per essere valida ai fini dell'ottenimento di un medicinale in farmacia?

Le elenco qui sotto, con relativo riferimento normativo.

  • Codice fiscale del paziente
 (D.lgs 219/2006, art. 89, comma 4)
  • I seguenti dati del medico apposti con timbro oppure stampati:
    • Nome e cognome del medico
    • Eventuale struttura di cui il medico è dipendente
  • Data
  • Firma
  • Eventuali dati relativi all'esenzione dal pagamento

(D.lgs 219/2006, art. 89, comma 5)

Da notare come il nome e il cognome del paziente non sono obbligatori, mentre il codice fiscale lo è. Nella mia esperienza accade invece che nome e cognome vengano sempre scritti, con omissione del codice fiscale, omissione che comporta una sanzione da 300 a 1.800 euro (D.lgs. 219/2006, art. 148, comma 9)!

Chi non ci crede può controllare sul sito dell'Agenzia del farmaco, e più precisamente a questa pagina.

Conclusione: per fare una ricetta non ripetibile le uniche cose necessarie sono un pezzo di carta di qualunque misura (la normativa non parla di formati del foglio), una penna e, in mancanza di timbro e carta intestata, una stampante collegata a un computer funzionante... reperibili ad esempio in casa propria o in copisteria.


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