24 novembre 2011

Esosi e vigliacchi al telefono: come reagire

Capita che alzi la cornetta, dici "Pronto", e ti risponde una voce sconosciuta che dice tipo "Con chi parlo?"

Possibili reazioni:

La persona fantozziano-remissiva risponde alla domanda identificandosi. Dice cognome, nome, e poi magari aspetta per sapere se tale cognome e tale nome sono di gradimento dell'interlocutore.

La persona diplomatica ma che ha a cuore i propri diritti si illude di educare per telefono una persona sconosciuta con le buone maniere: cerca di spiegare che deve identificarsi per primo chi ha effettuato la chiamata, non chi la riceve. E così facendo ottiene che il chiamante gli riattacca in faccia.

La persona che ha capito come funziona il giochino, che non vuole beccarsi una cornetta in faccia da un imbecille e che sa trattarlo come merita, si comporta così:
  • all'esosa domanda "Con chi parlo?" risponde tipo "Con uno più educato di te", o "Con uno che quando chiama si presenta per primo" e riattacca immediatamente, oppure riattacca senza dire nulla;
  • alle eventuali chiamate che riceve nei pochi secondi successivi alza la cornetta e riattacca immediatamente.
Consiglio vivamente a tutti di adottare quest'ultimo approccio e di diffondere questo consiglio. Una volta che sarà conosciuto abbastanza e messo in pratica da un numero sufficiente di persone, i chiamatori maleducati e vigliacchi forse cambieranno registro.

23 novembre 2011

Come fare il testamento biologico oggi in Italia

Attingendo alle informazioni che Maria Laura Cattinari, presidentessa dell'Associazione Libera Uscita, ha dato l'altro ieri a Modena in occasione dell'incontro "Il rispetto della persona e il suo diritto all'autodeterminazione", chiarisco alcuni aspetti riguardanti la possibilità che gli italiani hanno di far valere le proprie disposizioni sul fine vita secondo la legislazione ad oggi in vigore.
  • Non esiste un vuoto normativo nel nostro ordinamento per quanto concerne il diritto all'autodeterminazione. Come ha ricordato spesso il Prof. Stefano Rodotà, esistono gli articolo 2,3,13,32 della Costituzione, ed esiste la Sentenza 438 del Dic. 2008 della Corte Costituzionale in cui si dice che il diritto all'autodeterminazione "è un diritto fondamentale della Persona"; esistono varie sentenze della Cassazione tra cui quella sul caso Englaro, da cui si deduce il riconoscimento della validità delle dichiarazioni precedentemente espresse ed in cui, come noto, i cosiddetti NIA (nutrizione, idratazione artificiali) vengono riconosciuti per quello che sono, cioè delle terapie a tutti gli effetti che come tali esigono il consenso dell'interessato per poter essere avviati.
  • Ciò che  manca è il regolamento secondo il quale poter esercitare questo nostro diritto. Per questo si voleva una Legge sul Testamento Biologico, una legge che fissasse le regole più semplici e meno onerose per il singolo e la collettività a garanzia del rispetto della volontà della Persona ed anche a tutela dei medici che quella volontà intendano rispettare.
  • Nell'assenza di una legge specifica  sul Testamento Biologico ed in presenza al contrario di un vero e proprio attacco al nostro diritto all'autodeterminazione attraverso il Ddl Calabrò, giustamente ribattezzato "Bagnasco-Calabrò", la società civile si è mobilitata rivolgendosi all'Istituzione più vicina ai cittadini, cioè al Comune che non solo ha competenze in materia sanitaria ma è anche delegato dallo Stato a fornire servizi ai cittadini. Così si è giunti all'istituzione dei Registri Comunali dei Testamenti Biologici. (a Modena funziona dal Giugno del 2010 ed è il Registro che, in Italia, ha totalizzato il maggior numero di depositi, circa 170. Possono sembrare pochi ma non lo sono...) Il deposito del proprio Testamento Biologico presso il Registro Comunale dà certezza di data e firma alle nostre volontà anticipate sulle cure. Ed è il caso di ricordare  che l'attuale Codice deontologico dei medici (nella sua ultima revisione del Dic. 2006)  all'art. 38 "Autonomia del cittadino e direttive anticipate"  dice, tra l'altro: "il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere in conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato", con ciò assumendo quanto previsto dall'art.9 della Convenzione di Oviedo.
  • ...Quindi attualmente noi possiamo esercitare il nostro diritto all’autodeterminazione terapeutica anche oggi per domani, in caso di incapacità di intendere e di volere o di incapacità a comunicare, stendendo le nostre DAV (dichiarazioni anticipate di volontà)   e depositandole presso il Registro comunale dei Testamenti Biologici. Figura chiave è e sarà il nostro Fiduciario da noi nominato quale garante del rispetto delle nostre volontà. Questi dovrà rapportarsi coi medici, chiedere l’inserimento in cartella clinica delle nostre DAV e, qualora trovasse una sostanziale indisponibilità a seguire le direttive precedentemente formulate, potrà far ricorso al Giudice Tutelare per chiedere, sulla base del Testamento Biologico prodotto, di essere nominato Amministratore di  Sostegno della Persona in stato in incapacità di intendere e di volere e di essere autorizzato dal Giudice a negare il consenso alle terapie dal suo amministrato rifiutate, conformemente alla Legge Cendon del 2004. Nulla vieta al Fiduciario di far presente al  medico la sua intenzione di inviare un esposto all’Ordine dei Medici o addirittura di procedere ad una denuncia presso il Procuratore delle Repubblica esponendo i fatti (si potrebbe ravvisare il reato di violenza privata).
Tutto questo ad oggi. Se invece dovesse (speriamo di no) diventare legge il liberticida, incostituzionale e crudele Ddl “Bagnasco-Calabrò”, allora il nostro diritto all’autodeterminazione, che la Consulta ha riconosciuto quale diritto fondamentale della Persona, verrebbe completamente annullato e non solo per quanto riguarda il fine vita ma, in certa misura, anche per quanto concerne il Consenso Informato della persona competente. In  questo secondo disgraziato scenario gli strumenti nelle nostre mani non potrebbero che essere due: ricorsi alla Corte Costituzionale e/o referendum abrogativo.

COMUNI ITALIANI CHE HANNO IL REGISTRO PER IL TESTAMENTO BIOLOGICO


Alla pagina dell'Associazione Libera Uscita


sono indicati tutti comuni italiani in cui è stato istituito un registro per il testamento biologico.

10 novembre 2011

Prestare soldi agli amici


Ho sentito dire spesso che prestare soldi agli amici non è una buona idea. Ho sentito questo concetto espresso in varie forme:

Se hai un credito di denaro con un tuo amico, puoi scegliere se perdere i soldi oppure perdere l'amico

Se un amico ti chiede una somma di denaro in prestito, non prestargliela, ma regalagli la metà

o più semplicemente

E' meglio non prestare soldi agli amici.

Io non sono mai stato d'accordo con la diffusa convinzione o luogo comune secondo cui se presti del denaro a un amico, non lo avrai mai indietro.

Da quando ero adolescente ho sempre prestato soldi agli amici che ne avevano bisogno, e gli amici me li hanno sempre restituiti appena è stato loro ragionevolmente possibile.

A un mio amico che risiede a Londra, qualche mese fa ho suggerito una strada per smettere di fumare: andare al seminario di Easyway, la compagnia fondata dal famoso Allen Carr che ha sedi in tutto il mondo, Londra compresa. Il seminario costava 220 sterline, cifra di cui non disponeva. Così gliel'ho pagato io. Ha smesso di fumare, e pochi giorni fa, in occasione di un suo viaggio in Italia, ha potuto saldare il suo debito grazie ai soldi risparmiati e non dati al tabaccaio.

L'anno scorso ho prestato circa 9.000 euro a suo fratello: voleva iscriversi a un'università negli USA; per farlo doveva dimostrare di avere nel conto corrente circa 16.000 euro e doveva tenerli lì per alcuni mesi, ma lui e la sua famiglia disponevano di una cifra ben minore. Gli ho fatto un bonifico e alcuni mesi dopo ho riavuto indietro l'intera somma.

Poche settimane dopo, parlando con una mia amica, ho scoperto che era stata inserita nella lista dei cattivi pagatori e che per essere cancellata dalla lista e per mantenere una riduzione del suo debito, che da 7.500 euro era stato stornato a 4.500, avrebbe dovuto pagare tale cifra entro pochi giorni. Allora, per farle risparmiare 2.000 euro e evitarle la permanenza nella lista nera, le ho prestato 4.500 euro, che in parte già mi ha restituito; sta adesso man mano risparmiando un po' del suo magrissimo stipendio per potermi restituire il resto.

Qualcuno potrebbe essere reticente a raccontare episodi del genere per paura di passare da spaccone che si vanta del bene che fa... ma per passare da spaccone bisogna raccontare di aver fatto un grande sacrificio o una grande prodezza. Mentre invece io non ho fatto nulla del genere. Il beneficio per le persone a cui ho prestato il mio denaro è stato enorme, ma la mia fatica è stata nulla, dunque cos'ho fatto di speciale? Niente. Anzi, ci ho guadagnato il piacere di aver aiutato qualcuno a costo zero. Il fatto è che io detesto le persone che non danno un aiuto anche quando a loro non costa nulla, specialmente se per il destinatario di quell'aiuto, fra riceverlo e non riceverlo c'è un'enorme differenza.

Ovviamente bisogna evitare di prestare importanti cifre di denaro a persone che FORSE sono amici e FORSE no. Ma io non mi sto riferendo a queste. Io sto parlando di amici. E se una persona ha la possibilità di renderti del denaro che le hai prestato e non lo fa, non può trattarsi di un amico. Può semmai trattarsi di una persona che CREDEVI un amico.

Se capisci che una persona che credevi amica non vuole restituirti dei soldi che le hai prestato, allora significa che per te sono stati soldi ben "spesi". Perché eri talmente miope da non saper riconoscere un amico da una persona che fingeva di esserlo. Allora, per l'importanza che do io all'amicizia e per l'importanza che do al saper riconoscere un amico da un falso amico, la cifra che hai "speso" valeva fino all'ultimo centesimo l'uscita di questa persona dalla tua vita, che altrimenti ti saresti portato dietro come falsa amica chissà per quanto tempo.

Analogamente si può ragionare non solo per i soldi prestati, ma per i favori fatti e la spesa di tempo ed energie.

Comunque sia, visto che non si può al 100% escludere di sbagliarsi (e questa è una supposizione ben diversa dal luogo comune sulla sicurezza o grande probabilità di rimanere fregati), sperando di non offendere la persona che reputiamo amica e a cui si sta per prestare del denaro, possiamo sempre farle firmare un foglio con fotocopia della sua carta d'identità e con un testo del genere:

Io sottoscritto [...], nato il [...] a [...], residente in [...], dichiaro che in data [...] ho ricevuto in prestito [...] euro da [...], nato il [...] a [...], al quale mi impegno a restituire entro [...] da oggi  tale somma di denaro; lo farò, come da accordi, a mezzo assegno o bonifico bancario, affinché la restituzione possa essere provata e documentata, quindi mai e per nessun motivo in contanti.


03 novembre 2011

Sesso con minorenni e disinformazione legislativa


Ogni tanto, quando si tratta di apprezzare la bellezza di una ragazza che non ha ancora compiuto i 18 anni, sento battute del tipo:

"Occhio alla galera... non è ancora maggiorenne!"

"Non fare il pedofilo... è minorenne!"
"E' stra-bona, ma bisogna aspettare ancora qualche mese per scoparla... fa 18 anni fra qualche mese, se no rischi la denuncia..."
"Non la guardare così... vuoi che ti arrestino?"

Questa disinformazione sulla galera in caso di sesso con minorenni quanto andrà avanti?
Riporto ciò che uno dei miei avvocati mi ha riferito sperando di fare un po' di chiarezza sulla legislazione italiana in materia...

Esiste un reato detto "Atti sessuali con minorenni", così nominato impropriamente; infatti

SCOPARE MINORENNI NON E' REATO IN GENERALE

..ma solo in alcuni casi.

Se non ti fidi puoi sempre leggerti il Codice Penale, Art. 609 quater - Atti sessuali con minorenne.

La legge italiana prevede quanto segue...

Violenza sessuale (quindi ai danni di una persona non consenziente)

a) Se la violenza è compiuta su persona maggiorenne, costituisce reato perseguibile a querela

b) Se la persona violentata è minorenne e chi commette violenza è maggiorenne, ciò rappresenta un'aggravante e il reato è perseguito d'ufficio.

c) Altre aggravanti:
- la persona violentata non ha compiuto 14 anni
- la persona violentata non ha compiuto 10 anni (aggravante ancora maggiore)
- la persona violentata non ha compiuto 16 anni e chi commette violenza ne è ascendente (es. genitore, zio, nonno) oppure tutore
- la violenza è stata commessa con uso di armi, droghe o altre sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa
- chi compie violenza nel farlo si è finto un incaricato di pubblico servizio

d) È ugualmente punibile chi, anche senza violenza, ottiene un rapporto sessuale mediante abuso della inferiorità psichica della vittima o traendola in inganno.

Nota: se il genitore/tutore della persona minorenne che ha subito violenza non sporge denuncia pur non conoscendo il fatto, è perseguito per omessa vigilanza.

Sesso consenziente

Salvo dove diversamente specificato, i reati descritti di seguito sono perseguibili a querela.

e) Avere un rapporto sessuale con una persona maggiorenne e consenziente è legale, tranne che si ottenga il suo consenso abusando delle sue condizioni di inferiorità psichica, o abusando della propria autorità, o con minaccia, o fingendosi un'altra persona, nei quali casi sono previste le stesse pene che per la violenza sessuale.

f) Un maggiorenne commette un reato grave quanto la violenza sessuale se compie atti sessuali con una persona, anche consenziente, che:
- non ha compiuto 14 anni, ed è un'aggravante il fatto che non abbia compiuto i 10 anni; in quest'ultimo caso il reato è perseguito d'ufficio
- non ha compiuto 16 anni mentre chi commette l'abuso è suo ascendente o tutore o convivente o ha nei suoi confronti un ruolo di custode, educatore, insegnante; anche in questo caso il reato è perseguito d'ufficio.

g) Fra i 13 e i 14 anni (escluso il giorno del 14° compleanno) il consenso al rapporto sessuale non è considerato pienamente valido, ma non c'è punizione se la differenza di età fra i soggetti non supera i 3 anni.

h) Chiunque fa sesso con una persona che non ha compiuto 13 anni commette reato ed è punibile d'ufficio con le stesse pene previste per la violenza sessuale. In caso di rapporto sessuale consenziente fra due persone entrambe minori di 13 anni, entrambe commettono reato e sono perseguibili i genitori/tutori per omessa vigilanza.