17 aprile 2021

La legge Zan non è liberticida - spiegazione facile per gli omofobi

Gli omofobi tipo Simone Pillon hanno annoiato con questo argomento fantoccio. Vogliono far credere che se verrà approvata la legge Zan (dal cognome del deputato Alessandro Zan che l'ha scritta e promossa), dire "Due uomini non sono una famiglia" et similia sarà proibito, o comunque considerato potenzialmente illecito da parte di un giudice in un processo, processo che in caso di denuncia inizierà e che come tutti i processi determinerà una pesante situazione per l'imputato indipendentemente dall'esito.

La verità è che la legge Zan è abbastanza chiara da far sì che sia sicuramente archiviata senza neanche far partire il processo qualunque denuncia nei confronti di chi ha semplicemente espresso la sua opinione senza istigare all'odio.

Stessa cosa vale, ad esempio, per l'odio razziale: se uno si è limitato a pronunciare o scrivere la frase"I negri sono più stupidi dei caucasici e quindi vanno sottomessi", pur avendo espresso una palese castroneria antiscientifica non viene processato. Una eventuale querela contro di lui, infatti, viene archiviata in quanto non c'è istigazione all'odio.

Per quanto riguarda invece l'espressione di un'opinione omofoba (o razzista) in contemporanea con una violenza, è chiaro che questa peggiora la posizione dell'imputato.

In pratica:

- Se dici "Due uomini non sono una famiglia" mentre picchi con una mazza da baseball due ragazzi gay, ti becchi l'aggravante.

- Se lo dici senza far male a nessuno e senza istigare alla violenza non incorri in nessun reato, e questo è palese quanto è palese che no, non verrai processato per questo.

Quindi la legge Zan non è liberticida. A meno che per "liberticida" non si intenda qualcosa che limiti la libertà di istigare esplicitamente all'odio.

Altra argomentazioncina degli omofobi: "Ma allora dovremmo fare infinite leggi per specificare il divieto di istigazione all'odio di infiniti gruppi di persone: odio verso i carpentieri, odio verso i biondi, odio verso i pallavolisti..."

Ovvia risposta (sì, ovvia anche per loro, dato che lo sanno benissimo di aver detto una scemenza, lo fanno solo per dar fastidio... comunque orsù, diamola questa risposta una volta per tutte): le leggi si fanno in base a ciò che accade in un certo momento storico. In base ai problemi che in quel momento si stanno manifestando nella società. Quando e se in futuro noteremo una particolare diffusione dell'odio nei confronti di carpentieri, biondi e pallavolisti, allora sarà opportuno fare una legge che specificamente punisca l'istigazione all'odio nei confronti di tali persone e che determini un'aggravante in caso di violenza dettata da tale odio.

Aggiornamento: Un utente su Facebook ha citato questo blogpost del sito Corsopraticodidiritto.it.

Non so l’autore in cosa sia “dott” (non viene riportato nella sezione “Chi siamo” del sito) ma mi pare abbia commesso più di un errore.

Nell’articolo 4 del Ddl Zan è scritto:

Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti o di opinioni non ché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.

E lui scrive  che

i convincimenti, le opinioni e le condotte potrebbero essere penalmente rilevanti

omettendo il concetto di “espressione”.

In questo modo sembra che una persona, per il fatto di essere convinta di qualcosa, anche se non dice nulla, può comunque essere perseguita. Trovare una sprecisione linguistica di questo tipo in un articolo che prende in esame parole e concetti... bah.

Ma diamo pure per scontato che volesse scrivere (benevolmente modifico la sua frase, altrimenti non tornerebbe, anche in altri punti, e non mi riferisco solo alla punteggiatura):

l’espressione di convincimenti o opinioni e le condotte potrebbero essere penalmente rilevanti purché idonei “a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.


L’autore scrive:

Il concetto di idoneità è palesemente ondivago.

No, non è ondivago. È chiaro, come lo è il concetto di istigazione al reato. Se dici “secondo me il furto è una cosa giusta” non vieni perseguito penalmente. Se dici “Secondo me il furto è una cosa giusta, quindi coraggio, andate a rubare!”, questa è istigazione al reato, quindi vieni perseguito.

Analogamente, se dici “Gli omosessuali sono malati” non vieni perseguito penalmente. Se dici “Gli omosessuali sono malati, con la loro ideologia contagiano i bambini e quindi dobbiamo pestarli per far loro capire che devono starsene per conto proprio”, questa è istigazione al reato, quindi vieni perseguito.

L’idoneità a determinare il concreto pericolo del compimento di qualcosa viene perseguito quando è chiaro ed inequivocabile. Se non lo è, la persona non solo non viene perseguita, ma neanche processata.

Qualcuno potrebbe dire: “E se trovi un pubblico ministero imbecille e un giudice imbecille?”

Ma questa non è un’argomentazione valida. Si sa che ogni tanto vengono emesse sentenze fuori dal mondo, ma le colpe dei PM e di giudici non possono essere attribuite a chi ha scritto il testo della legge, quando è sufficientemente chiara. E in questo caso lo è.

Rimango in attesa di qualcuno che, in riferimenti al Ddl Zan, mi faccia un esempio di una eventualità che lasci spazio a interpretazione.

L’autore poi cita una raccolta di firme di note personalità di sinistra in cui si legge che nel Ddl Zan c’è

una pericolosa sovrapposizione della parola ‘sesso’ con quella di ‘genere’ con conseguenze contrarie all’art. 3 della Costituzione per cui i diritti vengono riconosciuti in base al sesso e non al genere.

Nel Ddl Zan sono chiarite la definizione di “sesso” e di “genere”, che quindi sono concetti non sovrapposti, ma ben distinti.
La distinzione è utile ai fini della legge stessa e non provoca nessuna conseguenza che gli autori dell’articolo 3 della Costituzione volessero scongiurare

Chi la pensa diversamente mi faccia pure un esempio di una di queste supposte conseguenze.

Poi il fatto che la Costituzione vada aggiornata in modo che venga distinto chiaramente il concetto di sesso da quello di genere è un altro discorso.

A chi dice "Se dichiaro di sentirmi donna posso andare nello spogliatoio femminile" rispondo che ok, è una battuta carina, però nella realtà è chiaro che, se il sesso non è femminile, per dichiararsi ad es. di genere femminile dovrà essere espletato un preciso iter che scongiuri la possibilità di cambiare genere un giorno sì e un giorno no, e anche la possibilità di scegliere un certo genere allo scopo di accedere a uno spogliatoio.

Altro aggiornamento: ho letto il post di un utente di FB secondo cui ci sono molti moventi di violenza deplorevoli quanto quello legati al genere, dunque fare un decreto solo relativo quest'ultimo configurerebbe un privilegio nei confronti dei non eterosessuali.

Essere non eterosessuali è uno dei moventi di violenza più frequente. Quindi è utile che si specifichi in una legge che esiste un'aggravate per questo movente. Dei "futili motivi", già menzionati nella legge, fanno parte anche l'essere negri o gay, vero, ma quando si fa una legge si dà anche un chiaro messaggio educativo servendosi del linguaggio.

Inoltre questi motivi non sono solo futili. Sono anche motivi per i quali il reato è dannoso non solo nei confronti della persona direttamente danneggiata, ma anche nei confronti dell'intera società: discriminando una persona per un motivo palesemente frequente, viene incrementata una cultura dell'odio già esistente verso una categoria, cultura che quindi è più suscettibile di essere mantenuta, aumentata e diffusa.

C'è poi chi sostiene che la valutazione dell'istigazione all'odio sia molto soggettiva, e che quindi per paura di un giudice particolarmente severo le persone si possano sentire intimorite nel fare affermazioni ostili a una certa categoria anche quando si tratta di esprimere una legittima opinione. Ma questo pericolo non esiste. È prassi che un reato relativo a un comportamento interpretabile venga perseguito solo se questo reato viene commesso al di là di ogni ragionevole dubbio. Vengano perseguiti reati di istigazione all'odio quando questa è talmente chiara da non essere opinabile. Ad es. è stato processato per istigazione all'odio razziale un ragazzo che aveva (per sua successiva stessa ammissione) creato un blog di fake news in cui inventava crimini di migranti. Attendo esempi di condanne o anche solo processi per motivi opinabili.

Quanto agli altri frequenti moventi di discriminazioni o violenze, ad es nei confronti di chi è grasso, credo che la legge necessiti una integrazione. Sarebbe stato bello se al Ddl Zan fossero state proposte modifiche di questo genere. Ma nessun politico ci ha pensato, purtroppo (chi voleva ostacolare questo Ddl ha preferito fare il simpatico e dire ironicamente tipo "allora mettiamoci anche la discriminazione contro i giornalai"). Questo non è un buon motivo per non approvarlo.
Come è capitato e capiterà tante altre volte, in questo momento l'unica domanda ha senso porsi per votare oppure no a favore del Ddl Zan è: "Se viene approvato otteniamo un miglioramento della legislazione attuale?".
E siccome la risposta è sì, spero che venga approvato.

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