08 novembre 2012

Droga, reato di spaccio e uso di gruppo

Secondo la Cassazione penale (sentenza n. 26 settembre 2008, n. 36876) l'acquisto della sostanza stupefacente in nome e per conto degli altri, cui procede uno degli appartenenti ad un gruppo, può essere considerato come acquisto per uso di gruppo soltanto laddove venga accertato che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall'inizio, e cioè fin dal momento dell'acquisto, autonomo potere di fatto sulla cosa, in cui si sostanzia la detenzione.

In altre parole la Suprema Corte ha riconosciuto che non sussiste il reato di spaccio laddove siano ravvisabili alcuni elementi peculiari (che devono essere dimostrati nel processo). Gli elementi che devono sussistere sono i seguenti:

1) l’accordo fra i consumatori della sostanza, a procedere all'acquisto di stupefacente, che dovrà essere, poi, ripartito tra tutti gli interessati;

2) l’acquisto da parte di uno dei contraenti dell’accordo (il quale a sua volta deve essere anche lui consumatore della sostanza);

3) il conferimento di denaro da parte di tutti i contraenti al singolo acquirente;

4) la suddivisione della sostanza, una volta effettuato l’acquisto, tra tutti i contraenti;

5) nella possibilità per tutti i contraenti di disporre della sostanza.

 In presenza di questi presupposti non può configurarsi il reato di spaccio, ma si configura l’ipotesi di consumo di gruppo, che, a proposito, già che ne parliamo...

...non è reato?

Lo si pensava.

Ma la sentenza del 16.02.2012 n° 6374 della quarta sezione della Cassazione Penale ha detto che sì, il consumo di gruppo è reato, a causa di una irragionevole interpretazione della parola "esclusivamente" della legge 49/2006. Vedi http://www.altalex.com/index.php?idnot=17311



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